Locuzione latina: pari condizioni dei creditori.
• Dir. -
Espressione con la quale viene indicato il principio accolto dall'art. 2.741 del
Codice Civile, secondo il quale sui beni del debitore tutti i creditori sono
titolari di uguali diritti (tranne quando esistano cause legittime di prelazione
quali privilegi, pegno, ipoteche).