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Par condicio creditorum.

Locuzione latina: pari condizioni dei creditori. • Dir. - Espressione con la quale viene indicato il principio accolto dall'art. 2.741 del Codice Civile, secondo il quale sui beni del debitore tutti i creditori sono titolari di uguali diritti (tranne quando esistano cause legittime di prelazione quali privilegi, pegno, ipoteche).